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Art. 1 FINALITA'
Art. 2 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE
Art. 3 DESTINATARI
Art. 4 CARATTERE DEI CONTRIBUTI
Art. 5 DOMANDA
Art. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE
Art. 7 PROCEDURA
Art. 8 PRIORITA'
Art. 9 CRITERI
Art. 10 CUMULO DEI BENEFICI
Art. 11 CONTRIBUTI A FAVORE DI SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI
Art.
12 BENEFICIARI
Art. 13 DOMANDA
Art. 14 ESCLUSIONI
Art. 15 CRITERI
Art. 16 VANTAGGI ECONOMICI
Art. 17 PROCEDURA
Art.
1 FINALITA'
Con il presente Regolamento il Comune, nell' esercizio dei suoi
poteri di autonomia, determina le forme di garanzie stabilite per
la concessione di finanziamenti e benefici economici sotto forma
di interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario,
partecipazioni alle spese e vantaggi economici anche in natura,
ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto
dall' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241.
Art.
2 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE
1.
L' osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità
stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria
per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte
le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del
Comune.
2. L' effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette
deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo
delle norme che agli stessi si riferiscono.
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Art.
3 DESTINATARI
I
soggetti destinatari dei contributi e presenti sul territorio comunale
sono:
a) le persone fisiche,
b) le persone giuridiche pubbliche e private,
c) le Società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati
e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi, comunque senza
finalità di lucro, accertati in base agli eventuali atti
costitutivi o Statuti,
d) le istituzioni scolastiche.
Art. 4 CARATTERE
DEI CONTRIBUTI
I
contributi possono avere carattere :
a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento e si
esauriscono con la somministrazione del contributo stabilito, senza
costituire un impegno per gli esercizi futuri.
b) Ricorrente: a favore di singoli o di nuclei familiari che non
dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento
dei bisogni fondamentali.
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Art.
5 DOMANDA
La
domanda di contributo di cui alla lettera a) dell' art. 4 a firma
dell' interessato avente titolo o del legale rappresentante, indirizzata
al sindaco, dovrà contenere: la descrizione dell' attività
o dell' iniziativa programmata, la finalità della stessa,
il preventivo finanziario dal quale risulti le spese che si prevede
di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarle,
il contributo richiesto, la documentazione inerente le risorse finanziarie
disponibili (o copia bilancio).
Art. 6 MODALITA'
DI EROGAZIONE
L'
erogazione dei contributi di cui alla lettera a) dell' art. 4 sarà
subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di una
attestazione sull' iniziativa effettuata con allegato il rendiconto
contabile e copia dei documenti giustificativi della spesa (o copia
del conto consuntivo).
L' erogazione verrà effettuata per il 75% entro 30 giorni
l' approvazione del piano di riparto di cui al successivo art. 7
e per il restante 25% entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto
contabile e di copia dei documenti giustificativi della spesa o
del conto consuntivo dell' anno per il quale il contributo è
stato concesso.
Gli
enti Pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono
contributi da parte del comune per realizzare manifestazioni, iniziative
e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i
quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative
suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
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Art.
7 PROCEDURA
Per
consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda di concessione
dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 30 settembre
dell' anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
La Giunta Municipale tenendo conto degli obiettivi programmatici
stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell' istruttoria
e delle risultanze previste in bilancio, forma il piano di riparto
delle stesse e stabilisce l' importo assegnato ai soggetti ed iniziative
inclusi nel piano.
Il programma può essere rivisto o modificato nel corso dell'
anno per effetto di variazione nelle disponibilità finanziarie
e del verificarsi di eventi imprevedibili.
Art. 8 PRIORITA'
Gli
interventi del Comune sono finalizzati prioritariamente al sostegno
di:
- Attività di carattere sociale ed assistenziale rivolta
alla promozione umana.
- Attività sportive e ricreative del tempo libero (atte a
promuovere a sostenere e sviluppare le attività sportive
finalizzate alla pratica dello Sport amatoriale e dilettantistico
per la formazione educativa e sportiva dei giovani).
- Attività culturali ed educative (atte a promuovere attività
musicali e teatrali di pregio artistico, convegni, mostre, esposizioni,
rassegne o alla valorizzazione di opere d' arte, delle bellezze
naturali o monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle
tradizioni storiche culturali e sociali che costituiscono patrimonio
delle comunità);
- Sviluppo economico (atte a promuovere mostre, esposizioni, rassegne
e simili manifestazioni che si tengono nel territorio del Comune
o al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione
delle attività esercitate dal Comune al fine di pubblicizzare
i prodotti locali anche al fine di promuovere il turismo sociale);
- Tutela dei valori ambientali (atte a promuovere la valorizzazione
e protezione dell' ambiente e della natura).
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Art. 9 CRITERI
Per
la concessione dei contributi di cui alla lett. a) dell' art. 4
la Giunta
dovrà tener conto :
- della congruità dell' iniziativa ai programmi comunali
;
- della efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale
ed economica della Comunità;
- della rappresentatività del soggetto proponente;
- del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.
Art. 10 CUMULO
DEI BENEFICI
Per
gli interventi da attuare ogni beneficiario potrà ottenere
contributi fino ad un massimo di tre iniziative annue per la stessa
finalità compatibilmente con le risorse stabilite in bilancio.
In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla
differenza tra i costi delle iniziative e gli eventuali ricavi.
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Art. 11 CONTRIBUTI
A FAVORE DI SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI
Fruiscono
dei contributi di cui alla lettera b) dell' art. 4, in condizioni
di eguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni
religiose ed opinioni politiche:
- cittadini, stranieri ed apolidi residenti nel Comune;
- profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all' assistenza
secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente
nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno
tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli
a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
Art. 12
Art. 12 BENEFICIARI
Sono
beneficiari dei contributi con le seguenti priorità:
- persone o nuclei familiari a rischio. Vengono considerati a rischio
di emarginazione le persone o i nuclei familiari in situazione di
grave disagio sociale tale da richiedere un intervento dei Servizi
Sociali ed un progetto preciso e finalizzato alla prevenzione e
al recupero;
- ciechi, sordi, handicappati in genere fino ai 18 anni;
- persone con invalidità superiore al 65% ;
- le persone in età pensionabile.
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Art. 13 DOMANDA
Il
procedimento di ammissione ai contributi di cui alla lett. b) dell'
art. 4 ha inizio su domanda di chi ne abbia interesse oppure d'
ufficio nei casi in cui il Servizio Sociale abbia notizia della
esistenza di persone bisognose di assistenza.
Sulla domanda, compilata su apposito modulo, l' interessato, sotto
la propria responsabilità, dichiarerà le proprie condizioni
economiche e familiari.
Il competente ufficio dei Servizi Sociali potrà richiedere
eventuale documentazione probante.
L' esame della domanda e della documentazione verrà espletato
dal settore competente, attraverso l' accertamento della situazione
sociale ed economica del richiedente.
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Art.
14 ESCLUSIONI
Costituiscono motivo di esclusione dai contributi di cui al precedente
articolo:
- reddito complessivo del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell' alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo);
- esistenza di persone in grado di corrispondere gli alimenti (ex
art. 433 C.C.)
Per reddito del nucleo si intende il reddito di tutti i componenti
al netto dell' imposta IRPEF pagata.
Costituiscono reddito qualsiasi fonte di entrate reale senza alcuna
eccezione.
I redditi da lavoro autonomo potranno essere determinati, oltre
che sulla base dell' autocertificazione, anche nel ricorso al metodo
induttivo.
Il canone di locazione viene detratto dal reddito del nucleo.
Agli effetti del presente articolo, il minimo vitale è determinato
annualmente con apposito atto deliberativo sulla base delle determinazioni
adottate dalla competente USSL.
Per l' anno 1991 considerato che il valore medio mensile dei minimi
pensionistici è di £. 533.000 = per i lavoratori dipendenti
ed autonomi e di £. 297.000 = per i pensionati sociali, il
minimo vitale è determinato come segue:
- £. 533.000 = per il singolo
- £. 710.000 = per la coppia.
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Art. 15 CRITERI
In
presenza di più richieste che non possono essere integralmente
soddisfatte in rapporto all' entità delle risorse finanziarie
disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta,
a cura del servizio competente comunale, apposita graduatoria articolata
sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti, tenendo presente
le priorità individuate nell' art. 11 ed inoltre: a) favorendo
i nuclei famigliari con 2 o più figli a carico, b) eventuali
iscrizioni, dei membri costituenti il nucleo, alle locali liste
di collocamento.
I benefici economici comunali saranno assegnati in proporzione,
sulla base della graduatoria predisposta.
I contributi sia se corrisposti in via continuativa per il soddisfacimento
di bisogni fondamentali, sia se erogati per far fronte ad occasionali
situazioni di emergenza, non sono cumulabili fra di loro per cui
ogni beneficiario godrà di un solo tipo di intervento e in
caso di contributo occasionale per far fronte a situazioni di emergenza,
lo stesso potrà essere erogato per non più di due
volte l' anno.
La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata
di cui al successivo art. 16 è cumulabile con i benefici
di cui sopra.
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Art. 16 VANTAGGI
ECONOMICI
Possono
beneficiare di vantaggi economici :
a) le persone fisiche
b) le persone giuridiche
c) le associazioni, gruppi, comitati ecc.
Art. 17 PROCEDURA
A)
per beneficiare del godimento di un bene comunale, gli interessati
dovranno inoltrare apposita domanda con indicazione:
a) motivi della richiesta;
b) dell' uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente
ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma
gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
c) documentazione inerente le risorse finanziarie (bilancio, dichiarazione
dei redditi, ecc.).
La concessione del bene sarà disposta dal Consiglio Comunale
e dovrà risultare da regolare contratto, ad eccezione dell'
uso occasionale del bene per il quale non è richiesto contratto.
In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle
spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia, ecc.) comprese
quelle per il personale di assistenza.
B) La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata
troverà disciplina negli atti relativi all' approvazione
delle tariffe o nei regolamenti speciali.
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