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>Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati <


Art. 1 FINALITA'
Art. 2 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE
Art. 3 DESTINATARI
Art. 4 CARATTERE DEI CONTRIBUTI
Art. 5 DOMANDA
Art. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE
Art. 7 PROCEDURA
Art. 8 PRIORITA'
Art. 9 CRITERI
Art. 10 CUMULO DEI BENEFICI
Art. 11 CONTRIBUTI A FAVORE DI SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI

Art. 12 BENEFICIARI
Art. 13 DOMANDA
Art. 14 ESCLUSIONI
Art. 15 CRITERI
Art. 16 VANTAGGI ECONOMICI
Art. 17 PROCEDURA

Art. 1 FINALITA'

Con il presente Regolamento il Comune, nell' esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzie stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazioni alle spese e vantaggi economici anche in natura, ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Art. 2 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE

1. L' osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L' effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

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Art. 3 DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi e presenti sul territorio comunale sono:
a) le persone fisiche,
b) le persone giuridiche pubbliche e private,
c) le Società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi, comunque senza finalità di lucro, accertati in base agli eventuali atti costitutivi o Statuti,
d) le istituzioni scolastiche.


Art. 4
CARATTERE DEI CONTRIBUTI

I contributi possono avere carattere :
a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento e si esauriscono con la somministrazione del contributo stabilito, senza costituire un impegno per gli esercizi futuri.
b) Ricorrente: a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

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Art. 5 DOMANDA

La domanda di contributo di cui alla lettera a) dell' art. 4 a firma dell' interessato avente titolo o del legale rappresentante, indirizzata al sindaco, dovrà contenere: la descrizione dell' attività o dell' iniziativa programmata, la finalità della stessa, il preventivo finanziario dal quale risulti le spese che si prevede di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, il contributo richiesto, la documentazione inerente le risorse finanziarie disponibili (o copia bilancio).


Art. 6
MODALITA' DI EROGAZIONE

L' erogazione dei contributi di cui alla lettera a) dell' art. 4 sarà subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di una attestazione sull' iniziativa effettuata con allegato il rendiconto contabile e copia dei documenti giustificativi della spesa (o copia del conto consuntivo).
L' erogazione verrà effettuata per il 75% entro 30 giorni l' approvazione del piano di riparto di cui al successivo art. 7 e per il restante 25% entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto contabile e di copia dei documenti giustificativi della spesa o del conto consuntivo dell' anno per il quale il contributo è stato concesso.

Gli enti Pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

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Art. 7 PROCEDURA

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda di concessione dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 30 settembre dell' anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
La Giunta Municipale tenendo conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell' istruttoria e delle risultanze previste in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l' importo assegnato ai soggetti ed iniziative inclusi nel piano.
Il programma può essere rivisto o modificato nel corso dell' anno per effetto di variazione nelle disponibilità finanziarie e del verificarsi di eventi imprevedibili.


Art. 8
PRIORITA'

Gli interventi del Comune sono finalizzati prioritariamente al sostegno di:
- Attività di carattere sociale ed assistenziale rivolta alla promozione umana.
- Attività sportive e ricreative del tempo libero (atte a promuovere a sostenere e sviluppare le attività sportive finalizzate alla pratica dello Sport amatoriale e dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani).
- Attività culturali ed educative (atte a promuovere attività musicali e teatrali di pregio artistico, convegni, mostre, esposizioni, rassegne o alla valorizzazione di opere d' arte, delle bellezze naturali o monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità);
- Sviluppo economico (atte a promuovere mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengono nel territorio del Comune o al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune al fine di pubblicizzare i prodotti locali anche al fine di promuovere il turismo sociale);
- Tutela dei valori ambientali (atte a promuovere la valorizzazione e protezione dell' ambiente e della natura).

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Art. 9
CRITERI

Per la concessione dei contributi di cui alla lett. a) dell' art. 4 la Giunta
dovrà tener conto :
- della congruità dell' iniziativa ai programmi comunali ;
- della efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- della rappresentatività del soggetto proponente;
- del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.


Art. 10
CUMULO DEI BENEFICI

Per gli interventi da attuare ogni beneficiario potrà ottenere contributi fino ad un massimo di tre iniziative annue per la stessa finalità compatibilmente con le risorse stabilite in bilancio.
In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla differenza tra i costi delle iniziative e gli eventuali ricavi.

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Art. 11
CONTRIBUTI A FAVORE DI SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI

Fruiscono dei contributi di cui alla lettera b) dell' art. 4, in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose ed opinioni politiche:
- cittadini, stranieri ed apolidi residenti nel Comune;
- profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all' assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
Art. 12


Art. 12 BENEFICIARI

Sono beneficiari dei contributi con le seguenti priorità:
- persone o nuclei familiari a rischio. Vengono considerati a rischio di emarginazione le persone o i nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali ed un progetto preciso e finalizzato alla prevenzione e al recupero;
- ciechi, sordi, handicappati in genere fino ai 18 anni;
- persone con invalidità superiore al 65% ;
- le persone in età pensionabile.

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Art. 13
DOMANDA

Il procedimento di ammissione ai contributi di cui alla lett. b) dell' art. 4 ha inizio su domanda di chi ne abbia interesse oppure d' ufficio nei casi in cui il Servizio Sociale abbia notizia della esistenza di persone bisognose di assistenza.
Sulla domanda, compilata su apposito modulo, l' interessato, sotto la propria responsabilità, dichiarerà le proprie condizioni economiche e familiari.
Il competente ufficio dei Servizi Sociali potrà richiedere eventuale documentazione probante.
L' esame della domanda e della documentazione verrà espletato dal settore competente, attraverso l' accertamento della situazione sociale ed economica del richiedente.

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Art. 14 ESCLUSIONI

Costituiscono motivo di esclusione dai contributi di cui al precedente articolo:
- reddito complessivo del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell' alloggio adeguato alle esigenze del nucleo);
- esistenza di persone in grado di corrispondere gli alimenti (ex art. 433 C.C.)
Per reddito del nucleo si intende il reddito di tutti i componenti al netto dell' imposta IRPEF pagata.
Costituiscono reddito qualsiasi fonte di entrate reale senza alcuna eccezione.
I redditi da lavoro autonomo potranno essere determinati, oltre che sulla base dell' autocertificazione, anche nel ricorso al metodo induttivo.
Il canone di locazione viene detratto dal reddito del nucleo.
Agli effetti del presente articolo, il minimo vitale è determinato annualmente con apposito atto deliberativo sulla base delle determinazioni adottate dalla competente USSL.
Per l' anno 1991 considerato che il valore medio mensile dei minimi pensionistici è di £. 533.000 = per i lavoratori dipendenti ed autonomi e di £. 297.000 = per i pensionati sociali, il minimo vitale è determinato come segue:
- £. 533.000 = per il singolo
- £. 710.000 = per la coppia.

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Art. 15
CRITERI

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte in rapporto all' entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta, a cura del servizio competente comunale, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti, tenendo presente le priorità individuate nell' art. 11 ed inoltre: a) favorendo i nuclei famigliari con 2 o più figli a carico, b) eventuali iscrizioni, dei membri costituenti il nucleo, alle locali liste di collocamento.
I benefici economici comunali saranno assegnati in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta.
I contributi sia se corrisposti in via continuativa per il soddisfacimento di bisogni fondamentali, sia se erogati per far fronte ad occasionali situazioni di emergenza, non sono cumulabili fra di loro per cui ogni beneficiario godrà di un solo tipo di intervento e in caso di contributo occasionale per far fronte a situazioni di emergenza, lo stesso potrà essere erogato per non più di due volte l' anno.
La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata di cui al successivo art. 16 è cumulabile con i benefici di cui sopra.

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Art. 16
VANTAGGI ECONOMICI

Possono beneficiare di vantaggi economici :
a) le persone fisiche
b) le persone giuridiche
c) le associazioni, gruppi, comitati ecc.


Art. 17
PROCEDURA

A) per beneficiare del godimento di un bene comunale, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con indicazione:
a) motivi della richiesta;
b) dell' uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
c) documentazione inerente le risorse finanziarie (bilancio, dichiarazione dei redditi, ecc.).
La concessione del bene sarà disposta dal Consiglio Comunale e dovrà risultare da regolare contratto, ad eccezione dell' uso occasionale del bene per il quale non è richiesto contratto.
In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia, ecc.) comprese quelle per il personale di assistenza.
B) La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata
troverà disciplina negli atti relativi all' approvazione delle tariffe o nei regolamenti speciali
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