INDICE
Art. 1 - Presupposto dell'imposta
Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree
Art. 3 - Soggetti passivi
Art. 4 - Soggetto attivo
Art. 5 - Base imponibile
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
Art. 7 - Esenzioni
Art. 8 - Riduzione e detrazione dell'imposta
Art. 9 - Terreni agricoli condotti direttamente
Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni
Art. 11 - Liquidazione
Art. 12 - Accertamento
Art. 13 - Funzionario Responsabile
Art. 14 - Riscossione coattiva
Art. 15 - Rimborsi
Art. 16 - Sanzioni ed interessi
Art. 17 - Contenzioso
Art. 18 - Indennità di espropriazione
Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 20 - Entrata in vigore
Art.
1
Presupposto dell'imposta
Presupposto
dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili
e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi
uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta 1'attività
dell'impresa.
Art.
2
Definizione di fabbricati e aree
1.
Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
a) per fabbricato si intendel1'unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato
di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali
o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti
e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui
quali persiste 1'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante
1'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali.
_Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale,
così come definita dal 1'art.9, comma 1 del presente provvedimento,
deve essere posseduta da almeno il 50 %, dei contitolari. Il Comune,
su richiesta de1 contribuente, attesta se un'area sita nel proprio
territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla
presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito
all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135
del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine
dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque,
non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo
2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da
soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così
come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.
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Art. 3
Soggetti Passivi
1.
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di
cui all'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non
residenti nel territorio dello Stato o se hanno ivi la sede legale
o amministrativa o vi esercitano l'attività;
2.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo
è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5,
comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo
a decorrere dal primo gennaio successivo a quello nel corso del
quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
3.
Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura
vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è
dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;
4.
L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società
cooperativa a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto
passivo dalla data di assegnazione.
Art. 4
Soggetto attivo
1.
L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per
gli immobili di cui all'articolo 1 del presente Regolamento la cui
superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei
quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti
indicati nel precedente articolo 3 del presente Regolamento per
i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie
insista interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2.
In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale,
anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera
soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati
gli immobili al primo gennaio dell'anno in cui l'imposta si riferisce.
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Art.
5
Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli
immobili di cui all'articolo 1.
2.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è
costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle
rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno
di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le
modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo
52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti 1'imposta di registro,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
3.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti
in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato,
alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva,
alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio
1992 , n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto
1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti
ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario
possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con
il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701,
con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base
della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata
annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista
nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita
proposta il valore è determinato sulla base delle scritture
contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4.
Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3,
non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali
sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento
di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare
della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento
alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da
quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di
imposizione , avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita,
agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi analoghe caratteristiche.
6.
In caso di edificazione dell'area, sino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in
cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile
è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore
del fabbricato in corso d'opera.
7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione
dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio
effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e,
della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione
dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato
è comunque utilizzato la base imponibile è data dal
solo valore dell'area.
8.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione,
un moltiplicatore pari a settantacinque.
9. A1 fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso
con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica
i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta
dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata
secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento
su indicato.
10.
Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo
le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5
per cento.
11.
Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo
redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.
12.
Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al
vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è
costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale,
determinata mediante 1'applicazione della tariffa d'estimo di minore
ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui
al- 1'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora
detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per
i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini
dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario
trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano
catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie
complessiva netta per il coefficiente predetto.
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Art. 6
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
l.
L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione
da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno (o comunque entro i
termini di approvazione del bilancio di previsione), con effetto
per 1'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata
entro tale termine, si applica 1'aliquota del 4 per mille, ferma
restando la disposizione di cui al1'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile
1989, n. 144, e successive modificazioni.
2.
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per
mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o
di alloggi non locati; 1'aliquota può essere agevolata in
rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3.
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile 1'aliquota
vigente nel Comune.
4.
Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non
inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa
residenti nel Comune, per 1'unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate
con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione
principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia
almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
5.
Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell''imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla
"Gazzetta Uff'iciale".
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Art. 7
Esenzioni
1.
Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati
nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità
Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie
locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.
41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a F/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'art. 5/bis del D.PR. 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di
culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt.
8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli articoli13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto
1' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.
810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista 1'esenzione dell'imposta
locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività
assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente
al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle
attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.
984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87
comma l, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività
di cui al1'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione
che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente
non commerciale utilizzatore.
2.
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte.
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Art. 8
Riduzione e detrazioni dell'imposta
1.
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente
al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà
di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968
n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati
che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui
sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica
o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili
o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a
lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento
o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella
misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della
domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data
di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante
lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione
della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza
del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'art.
10 del presente Regolamento.
3. L’aliquota può essere
stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo
comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e
l’alienazione di immobili.
4.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi dimora
abitualmente. Sono altresi considerate abitazioni principali, con
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della
detrazione per queste previste,
quelle concesse in uso gratuito ai figli, ai nipoti in linea
retta e rispettivi coniugi.
5.
Con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6
l’imposta dovuta per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può
essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di
lire 200.000, di cui al comma 4 del presente articolo, può essere
elevato fino a £. 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dalle
A.L.E.R.
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Art. 9
Terreni agricoli condotti direttamente
1. I terreni agricoli
posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale,
purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta
limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con
le seguenti riduzioni:
a)
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120.000 milioni di
lire;
b)
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c)
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui
al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei
terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul
territorio di più Comuni; 1'importo della detrazione e quelli sui
quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono
ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono
rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta
fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 del1'articolo 4
del presente regolamento.
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Art. 10
Versamenti e dichiarazioni
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art.
3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla
quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;
a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto
per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno
degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2.
I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono
effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al
Comune per 1'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel
mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il
periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal primo al
20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per 1'intero anno. Si considerano
regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri, purché sia individuato 1'immobile
a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi
degli altri contitolari.
3.
L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve
essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il
Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria
del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure
tramite il sistema bancario.
Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione
non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
4.
I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel
territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta
ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo,
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà
un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto
interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal
presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più
soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo
immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per
gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di
proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile
un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata
dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5.
Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti
su modelli approvati dai competenti Ministeri.
6.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa 1'imposta è dovuta per ciascun anno
di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio
del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione
dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata
assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare,
sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione
dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando
la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo
stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione
di cui al comma 5 del presente articolo.
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Art. 11
Liquidazione
1.
Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate
ai sensi del precedente articolo 10, verifica i versamenti eseguiti
ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle denuncie stesse,
nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema
informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede
a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida 1'imposta.
Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati
indicati nel comma 4 dell'art. 5, il Comune trasmette copia della
dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro
un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione
al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede,
sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore
imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli
interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 16, ovvero
dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate
degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita
supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta
dovuta è maggiorata del 20 per cento.
2.
Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento
le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate
secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo
conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice
ed accertatrice.
Art. 12
Accertamento
l.
Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello cui si riferisce 1'imposizione, notifica
al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale
o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore
imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
1.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento
il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con
invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie
ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli
uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3.
Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto
di accertamento adesione con del contribuente, sulla base
dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.
218 ed introdotto con deliberazioni consiliari n° 41 e 44 rispettivamente
del 22 maggio e 25 giugno 1998.
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Art. 13
Funzionario Responsabile
1.
Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario
cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,
appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
Art. 14
Riscossione coattiva
1.
Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi,
se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'
articolo 10, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione
dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato
emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo
secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve
essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso
di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in
caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Art. 15
Rimborsi
1.
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle
somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno
del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente
spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo
16. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente
all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale,
per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto
tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque
anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in
tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il
termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate
a vincolo di inedificabilità.
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Art.
16
Sanzioni ed interessi
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2.
Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta
dovuta.
3.
Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si
applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari
nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione
o compilazione incompleta o infedele.
4.
Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono
ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento
del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5.
La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del
tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la
violazione.
6.
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi legali,
attualmente nella misura del due virgola cinque per cento (2,5%)
per ogni semestre compiuto.
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Art. 17
Contenzioso
1.
Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento
che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge
l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo
le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 e successive modificazioni.
Art.
18
Indennità di espropriazione
1.
In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità
è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima
dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione
del1'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla
indennità di espropriazione determinata secondo i criteri
stabiliti dalle norme vigenti.
2.
In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla
indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari
alla differenza tra 1'importo dell'imposta pagata dall'espropriato
o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni
e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base
della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi
legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.
Art.
19
Disposizioni transitorie e finali
1.
La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al
personale addetto all'ufficio Tributi per tutte le attività
di gestione dell'Imposta.
2.
Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni
di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1
e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
Art. 20
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione
e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 1999.
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